L’omessa pubblicità dell’avviso di vendita su un sito Internet autorizzato comporta la nullità dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato e del relativo decreto di trasferimento.

L’omessa pubblicità dell’avviso di vendita, espressamente imposta dall’art. 490 c.p.c. e dall’ordinanza di delega, sugli apposi siti individuati, ai sensi dell’art. 173-ter disp. att. c.p.c., con decreto del Ministro della Giustizia, determina senz’altro la nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento; e tale è nullità è opponibile agli aggiudicatari (anche ai sensi dell’art. 2929 c.c.) in quanto attinente allo svolgimento della stessa procedura di vendita.

(Cass. civ., III, 09/07/2019 n. 18344)