Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, ai sensi dell’art. 1755 cod. civ., l’affare deve ritenersi “concluso” quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 cod. civ., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.
(Cass. civ., VI, 10/04/2020, n. 7781)