L’ordinanza di correzione della sentenza, ex art. 288 c.p.c., non è di per sé impugnabile.

L’ordinanza di correzione della sentenza, ex art. 288 c.p.c., non è di per sé impugnabile, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., se non unitamente alla sentenza così corretta e con lo specifico mezzo di impugnazione per essa previsto, il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione. L’impugnazione potrà quindi avere anche lo scopo di verificare se la correzione abbia investito un punto della sentenza effettivamente viziato da un errore emendabile o se, invece, attraverso il surrettizio ricorso a tale procedimento si sia in realtà violato il giudicato ormai formatosi.

(Cass. civ., VI, 04/04/2018 n. 8195)