La nullità del contratto o della singola clausola contrattuale per impossibilità della cosa o del comportamento che ne forma oggetto (art. 1346, 1347, 1418 e 1419, cod. civ.) richiede che tale impossibilità, oltre che oggettiva, sia anche presente fin dal momento della stipulazione e ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta.
(Cass. civ., III, 05/05/2020 n. 8482)