Ai fini del reato di “Interferenze illecite nella vita privata”, di cui all’art. 615-bis c.p., non è sufficiente che le immagini riguardino atti che si svolgano in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (e, dunque, l’abitazione o altro luogo di privata dimora o le appartenenze di essi), ma è anche necessario che l’immagine sia stata procurata “indebitamente”; ciò significa, dunque, che, seppure la condotta avvenga in uno di detti luoghi, la stessa non è illecita ove non avvenga in contrasto od eludendo, clandestinamente o con inganno, la volontà di chi abbia il diritto di escludere dal luogo l’autore delle riprese, similmente a quanto espresso dall’art. 614 c.p. Pertanto, quando l’azione, svolgentesi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, non si configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che non costituisse il reato de quo l’aver ripreso una donna nuda mentre si trovava nella doccia della sua abitazione, dirimpetta a quella dell’autore delle riprese, in mancanza di tende alle finestre, non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall’esterno).
(Cass. pen., III, 08/01/2019, n. 372)