Colui che entra nella disponibilità di armi o munizioni per un tempo apprezzabile, pure per successione ereditaria, anche se accettata con beneficio d’inventario, è tenuto a rinnovare la denuncia prevista dalla legge, anche quando tale obbligo sia stato in precedenza assolto dal suo dante causa. La rinnovazione della denuncia, infatti, è sorretta da motivi di ordine pubblico che esigono che sia garantita all’Autorità la chiara conoscenza del luogo di detenzione e della persona del detentore. Costui, invero, deceduto il precedente denunciante, ben potrebbe essere persona priva dei requisiti psico-fisici che consentono la disponibilità di armi e munizioni. Da ciò consegue la responsabilità dell’erede in caso di omessa denuncia della disponibilità delle armi pervenutegli in successione.
(Cass. pen., I, 21/02/2020 n. 15199)