L’assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare, a condizione tuttavia che le determinazioni della commissione, affinché siano vincolanti ai sensi dell’art. 1137, comma 1, cod. civ. anche per i dissenzienti, siano poi approvate, con le maggioranze prescritte, dall’assemblea, le cui funzioni dunque non sono suscettibili di delega.
(Cass. civ., II, 08/07/2020 n. 14300)