Ai fini della validità del patto marciano, occorre che la stipulazione preveda, per quando si attuerà coattivamente la pretesa creditoria, un procedimento volto alla stima del prezzo giusto, determinato al tempo dell’inadempimento, entro tempi certi e con modalità definite, che assicurino la presenza di una valutazione imparziale, in quanto ancorata a parametri oggettivi automatici, oppure affidata a persona indipendente ed esperta la quale a detti parametri farà riferimento, al fine della corretta determinazione dell’an e del quantum della eventuale differenza da corrispondere all’utilizzatore.
(Cass. civ., III, 17/01/2020, n. 844)