Anche la fidanzata non convivente ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale se vi era uno stabile legame con il deceduto.

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza della morte della persona con cui si era legati da relazione affettiva, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come “stabile legame tra due persone”, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, in tale relazione potendo, pertanto, rientrare anche la fidanzata della vittima.
(Cass. pen, IV, 10/11/2014, n. 46351)