Il C.T.U. non può indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti.
Il C.T.U. non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali.
Il C.T.U. può acquisire dai terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.
I princìpi che precedono non sono derogabili per ordine del giudice, né per acquiescenza delle parti.
La nullità della consulenza, derivante dall’avere il C.T.U. violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non è sanata dall’acquiescenza delle parti ed è rilevabile d’ufficio.
(Cass. civ., III, 06/12/2019, n. 31886)