Con riferimento al ricorso principale, ma con affermazione estensibile a quello incidentale, ai fini della prova della tempestività della notificazione, è onere del destinatario dell’atto disconoscere, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata.
(Cass. civ, III, 20/04/2020, n. 7948)