Premesso che l’art. 121 ultimo comma TULPS vieta il mestiere di “ciarlatano” proprio perché lo sfruttamento della credulità altrui porta facilmente a sconfinare nel reato di truffa, deve rilevarsi che configura il reato di truffa punito dall’art. 640 c.p., con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p., la condotta di chi induca in una anziana signora il convincimento di essere vittima di malocchio dal quale l’avrebbe liberata dietro il pagamento di un compenso effettivamente versato.
(Cass. pen., II, 20/09/2017 n. 52440)