Nei contratti a prestazioni corrispettive, ove sia convenuta la diversità dei termini di adempimento, il principio inadimplenti non est adimplendum, posto dall’art. 1460 cod. civ., comporta che il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente non possa giovarsi dell’exceptio inadimpleti contractus.
Tuttavia, anche quando siano stabiliti o risultino dalla natura del contratto termini diversi per l’adempimento, l’eccezione è sempre consentita quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta ovvero vi siano fondate probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo un’interpretazione di buona fede, ovvero quando vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione.
(Cass. civ., II, 18/08/2020 n. 17214)