In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso e le negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, dopo la riforma attuata con la L. 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione di rigetto della domanda di separazione perché il marito aveva ammesso che il figlio lo aveva portato via di casa contro la sua volontà, ma lui, invece, avrebbe voluto tornare a vivere con la moglie)
(Cass. civ., I, 05/08/2020 n. 16698)