Nel caso di sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore, per stabilire in concreto se l’eccezione, ex art. art. 1460 cod. civ., di inadempimento del locatore sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice del merito deve verificare, in presenza di accertati inadempimenti del locatore, se la condotta del locatore, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte.