Il riconoscimento del primario diritto all’identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell’attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. (Nella specie, la Corte d’appello aveva negato il diritto alla rettifica del prenome “Alessandro” in “Alexandra” ritenendo, erroneamente, che dovesse necessariamente essere modificato nel corrispondente di genere “Alessandra”).
(Cass. civ., I, 17/02/2020 n. 3877)