Il termine convenuto nel contratto preliminare di compravendita si presume non essenziale.

In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale ex art. 1457 c.c., il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto, se non quando, dalle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, dalla natura e dall’oggetto del contratto, risulti inequivocabile la volontà delle parti di considerare ormai perduta l’utilità economica del contratto con l’infruttuoso decorso del termine.

(Cass. civ., II, 20/05/2020, n. 9226)