La banca, a cui sia stato conferito mandato di provvedere al pagamento di una cambiale già scaduta, è tenuta ad attivarsi immediatamente per interrompere il procedimento di levata del protesto e, quando ciò non sia più possibile, ad avvisare prontamente il debitore al fine di consentirgli di avviare tempestivamente la procedura di cancellazione dall’elenco dei protesti di cui all’art. 12 L. 12 giugno 1973, n. 349, salvo, in ogni caso, l’obbligo di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine.
(Cass civ., I, 04/02/2020 n. 2549)