L’art. 92, comma 2, c.p.c. (con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69) costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma relative a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. La sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non può essere ricondotta alla nozione di “gravi ed eccezionali ragioni”, di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69) trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni. La complessità di un testo normativo e della sua esegesi non giustifica la compensazione delle spese, se non quando siano specificamente identificate le ragioni per le quali il dubbio interpretativo assurga a livello di eccezionale gravità.
(Cass. civ., VI, 26/05/2016, n. 10917)