L’art. 1119 cod. civ. va inteso nel senso che “le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione”, a meno che, per la divisione giudiziaria, “la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino” e, per la divisione volontaria, a meno che non sia concluso un contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il “consenso di tutti i partecipanti al condominio”, quest’ultimo requisito non essendo invece richiesto per la divisione giudiziaria.
(Cass. civ., II, 15/10/2019, n. 26041)