La risoluzione del contratto non è applicabile al preliminare di vendita di cosa altrui

La risoluzione del contratto, ex art. 1479, primo comma, c.c. non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo, il promittente venditore può adempiere all’obbligo di procurargliene l’acquisto; invece, nel contratto di vendita, se il compratore ignora l’altruità del bene, già al momento della stipula di detto contratto, il venditore è già inadempiente all’obbligo di trasferirgli la proprietà del bene.

(Cass. civ., II, 16/01/2020, n. 787)