L’e-mail fa piena prova se non disconosciuta.

L’e-mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovverosia fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
(Cass. civ., VI, 14/05/2018, n. 11606)