Trattandosi di affermare la responsabilità penale del proprietario di un cane per lesioni colpose, ex art. 590 c.p., occorre accertare in positivo la colpa dell’imputato e non è affatto sufficiente rifarsi alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c. e all’inversione dell’onere della prova che essa comporta; regola, quest’ultima, valevole ai soli ai fini della responsabilità civile. Mentre, ai fini della responsabilità penale, può aversi riguardo a quanto stabilito dall’art. 672 c.p., che, a prescindere dalla intervenuta depenalizzazione, costituisce tuttora un valido termine di riferimento per valutare la sussistenza della colpa.
(Cass. pen., IV, 10/09/2019 – dep. 16/12/2019, n. 50562)