L’elemento della violenza nel reato di cui all’art. 610 cod. pen. (ma analoghe considerazioni possono svilupparsi anche per il reato di ragion fattasi) si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. Nel caso di specie, l’Avv. B. aveva impedito all’Avv. R., con il quale condivideva lo Studio, assieme all’avv. D., di accedere a quest’ultimo, prima inserendo la chiave all’interno della serratura e poi sbarrando l’ingresso col proprio corpo.
(Cass. pen., V, 11/12/2019- 21/05/2020 n. 15633)