Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c. di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.
(Cass. civ., VI, 08/11/ 2019, n. 28886)