Ai fini della esclusione della garanzia per vizi della cosa venduta, l’art. 1491 c.c. la facile riconoscibilità del vizio postula non una particolare competenza tecnica, né il ricorso all’opera di esperti, ma la diligenza dell’uomo medio, sicché la necessità del ricorso all’esperto evidenzia che il vizio non era facilmente riconoscibile
(Cass. civ., VI, 06/02/2020, n. 2756)